Continua il nostro spazio editoriale riservato all’educazione civica, con un nuovo articolo dedicato ai comuni.
Nell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana un comune è un ente locale territoriale autonomo previsto dall’Art. 114 della Costituzione; la disciplina generale è contenuta nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.).
Anche se ogni comune appartiene a una provincia, quest’ultima non fa da tramite nei rapporti con la regione, così come la regione non fa da intermediaria con lo Stato a livello gerarchico.
Ciò avviene perché il comune essendo dotato di personalità giuridica, può avere rapporti diretti sia con la regione sia con lo Stato.
Tutti gli enti locali sopra citati disciplinano, con proprio regolamento, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità, e di responsabilità.
I comuni devono avere un proprio statuto comunale, e possono ripartire il proprio territorio in circoscrizioni al fine di assicurare alla popolazione una più diretta partecipazione all’amministrazione.
Alla circoscrizione sono delegati poteri che vanno di là dalla mera funzione consultiva (per la quale possono essere previsti nello statuto del comune, appositi comitati o consulte di quartiere).
La legge finanziaria per l’anno 2007 ha modificato i termini per la costituzione delle circoscrizioni, rendendole obbligatorie in comuni con una popolazione superiore a 250.000 abitanti (non più 100.000) e opzionali, invece, ove la popolazione è compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (prima l’intervallo era 30.000–100.000 abitanti).
A livello territoriale un comune può essere suddiviso in frazioni, ed il suo territorio può essere anche localizzato in spazi urbani non contigui.
Un comune può essere, inoltre, essere suddiviso in circoscrizioni o avere un’exclave1 a livello territoriale.
Un esempio di exclave si vede nel comune di Resuttano: un’exclave nissena nella città metropolitana di Palermo, a cui appartiene una sola frazione geografica unita alla provincia di Caltanissetta, Ciolino.
In alcuni casi un comune può anche essere interamente o in parte un’enclave. A tale proposito si ricorda un curioso caso rappresentato dai comuni di San Giuseppe Jato, e San Cipirello entrambi enclavi comunali all’interno del comune di Monreale, nella Città Metropolitana di Palermo.
I comuni possiedono, inoltre, una classificazione climatica e sismica del proprio territorio ai fini di prevenzione e protezione civile.
Appartengono al comune, e sono da esso gestite tutte le strutture cosiddette comunali ovvero: scuole, strutture sportive e culturali quali biblioteche comunali, teatri, ecc.
Funzioni di amministrazione dei comuni
In quanto dotato di autonomia amministrativa e finanziaria nei limiti fissati dalla Costituzione e dal Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL), il comune è responsabile dell’amministrazione del territorio per quanto riguarda:
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definizione e rispetto del bilancio comunale annuale;
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definizione e rispetto del PRG (Piano Regolatore Generale);
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ordine pubblico e pubblica sicurezza;
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gestione viabilità strade comunali;
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gestione edifici pubblici;
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smaltimento dei rifiuti;
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gestione criticità legate, a maltempo e calamità naturali.
Qualora alcune di queste funzioni vengano meno, per effetto ad esempio di calamità naturali, il sindaco può chiedere l’intervento della prefettura.
Per tutte le sue funzioni amministrative ogni comune dispone di un budget finanziario annuale da parte dello Stato.
Le modalità di ripartizione dei fondi del bilancio comunale sono oggetto di discussione, e approvazione da parte del consiglio comunale dopo le richieste di avanzamento da parte della giunta comunale sotto forma di deliberazione.
Il Decreto trasparenza
Il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, definisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Le informazioni devono essere pubblicate in formato aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori obblighi diversi da quello di citarne la fonte e rispettarne l’integrità.
In base al Decreto Trasparenza i dati sono pubblicati nel sito istituzionale del comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo le denominazioni, e la struttura prestabilite dal decreto.
Fra i documenti da pubblicare obbligatoriamente vi sono :
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i documenti di programmazione strategico-gestionale, e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, bilancio preventivo e consuntivo;
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curriculum vitae, compensi e spese di servizio degli incarichi politici elettivi e non, dirigenziali e delle consulenze;
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enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
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scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
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accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
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documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale;
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documenti concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
Dal 25 maggio 2018 è in vigore, a livello comunitario europeo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, (GDPR in inglese General Data Protection Regulation), che, a differenza delle normativa precedente (ovvero il codice sulla privacy, regolamentato dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003), si applica anche a imprese ed enti, ed organizzazioni in generale.
In materia di dati catastali, l’accesso telematico esterno risulta consentito esclusivamente ai tecnici abilitati previa apposita delega scritta del Proprietario.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., 20 febbraio 1987, n. 1840) ha esteso tale facoltà soltanto ai notai nell’ambito dello svolgimento del loro incarico.
La semplificazione ha dato luogo a una serie di accordi fra distretti notarili e amministrazioni comunali locali, finalizzati a un accesso alle varie banche dati dell’Anagrafe e al rilascio informatico dei certificati necessari per gli atti.
La normativa stabilisce che tutti i documenti contenenti atti soggetti a pubblicazione obbligatoria sono altresì soggetti a obbligo di comunicazione tempestiva nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l’onere di affissione all’albo pretorio telematico (la tradizionale affissione cartacea era ammessa soltanto fino al 2010).
Il titolo di città
Il titolo di città è concesso con apposito decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’interno, a cui il comune interessato invia istanza di concessione.
I comuni dotati del titolo di città solitamente portano al di sopra dello stemma una corona d’oro.
Gli stemmi sono assegnati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri a cura dell’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, Servizio onorificenze e araldica (ripartizione della Presidenza del Consiglio nata dalla trasformazione della Consulta araldica, soppressa ai sensi delle disposizioni finali della Costituzione italiana).
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Il caso particolare della Capitale d’Italia: Roma
Dal 3 ottobre 2010 la città di Roma è amministrata da un ente territoriale comunale sui generis, chiamato Roma Capitale.
Si tratta di un ente che ha poteri maggiori rispetto a un comune ordinario, e ha un proprio statuto che ne determina i principi e l’ordinamento.
La trattazione sui comuni, per il momento termina qui; nel prossimo articolo, verranno forniti ulteriori approfondimenti sull’organizzazione amministrativa dei comuni.
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Glossario
1 Enclave ed exclave sono termini che in geografia politica indicano territori o porzioni di essi appartenenti a uno Stato, aventi particolari caratteristiche:
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Un’enclave è un territorio di uno Stato, o anche solo una sua parte, che è completamente circondato dal territorio di un singolo altro Stato;
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Un’exclave è una parte di estensione minoritaria del territorio di uno Stato che è separata dalla parte maggioritaria del territorio dello Stato di appartenenza.
Un’area geografica può essere sia un’enclave che un’exclave: in tal caso, il termine enclave si utilizza in riferimento allo Stato confinante con essa, mentre il termine exclave è usato in riferimento al suo Stato di appartenenza (ad esempio, il comune italiano di Campione è un’enclave dal punto di vista della Svizzera e un’exclave dal punto di vista dell’Italia).
Esistono, tuttavia, anche exclavi di uno Stato che non sono considerate enclavi, in quanto non sono totalmente circondate dal territorio di un singolo Stato straniero (ad esempio, il Naxçıvan è un’exclave dell’Azerbaigian, ma non è un’enclave per nessuno altro Stato, poiché confina con Armenia, Turchia e Iran).
I concetti di enclave ed exclave si applicano anche a livello di ripartizioni amministrative e di unità territoriali (Stati federati, regione, distretti, comuni) all’interno di uno stesso Stato, e vengono chiamate isole amministrative. Il termine “enclave linguistica” viene spesso utilizzato come sinonimo di isola linguistica.
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