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Lavoro e periodo di prova: a cosa si ha diritto secondo la legge

Claudia Manildo 23/11/2023
Sottoscrizione contratto di lavoro: cosa dice la legge sul periodo di prova

contratto di lavoro: cosa dice la legge - newsicily.it

State per iniziare un lavoro e non siete sicuri di come tutelarvi tra accettazione e periodo di prova: a cosa si ha diritto secondo la legge 

Quando si decide di cambiare lavoro si sa che la situazione rimane sempre un terno al lotto: sarà un’azienda che vorrà mantenermi come risorsa? Riuscirò a fare carriera? E se invece il lavoro non mi piace sarà possibile pensare ad altro? Queste le tante domande che si affollano in testa, e non sempre si è esperti di diritto del lavoro, quindi risulta anche difficile trovare le giuste risposte.

Sottoscrizione contratto di lavoro: cosa dice la legge sul periodo di prova
contratto di lavoro: cosa dice la legge – newsicily.it

A ogni inizio di un nuovo lavoro è chiaro che ci siano dubbi e perplessità da entrambe le parti: sia del datore di lavoro che del candidato, questo perché appunto non ci si conosce. Spesso viene chiesto un periodo di prova, ma cosa dice la legge in merito? Deve essere retribuito? Per legge, in ogni tipologia contrattuale, può essere previsto un periodo di tempo utile ad entrambe le parti a valutare la convenienza del rapporto di lavoro: è il cosiddetto periodo di prova.

Cos’è il periodo di prova e cosa dice la legge in merito a questo iniziale rapporto di lavoro

Durante questo lasso di tempo, diversamente da quanto avviene in un rapporto di lavoro iniziato ufficialmente, le parti avranno la facoltà di recedere liberamente dal contratto senza obbligo di motivazione e di preavviso. Il patto di prova, però, per essere valido deve essere sottoscritto da entrambe le parti e attestato in forma scritta. Se si dovesse saltare questo passaggio, il patto per legge diventerebbe nullo, e in quel caso nessuna delle due parti potrà tutelarsi.

Sottoscrizione contratto – newsicily.it

Anche per quanto riguarda il contenuto della clausola, bisogna essere ben attenti a inserire le giuste diciture per far sì che sia valido per legge: dovranno infatti essere indicate sin dall’inizio le precise mansioni affidate al lavoratore e dovrà avere una durata massima di 6 mesi. Attenzione però a questo punto: in caso di un primo periodo di prova inferiore ai 6 mesi, si può poi scegliere di ridurre ulteriormente il periodo oppure di prolungarlo a fronte di problematiche nell’insegnamento delle mansioni, sempre nel limite dei sei mesi ovviamente.

Durante questo periodo transitorio il rapporto di lavoro è parificato ai fini retributivi e normativi a qualsiasi rapporto di lavoro. Ciò significa che al lavoratore spettano comunque ferie, permessi, tfr e via discorrendo. Nel caso in cui la prova fosse di una settimana, ad esempio, ovviamente il pagamento rimarrà comunque obbligatorio, ma il contratto potrebbe essere più ‘blando’ su alcuni punti e meno dettagliato, da valutare poi caso per caso.

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