Tregua fiscale 2023, tutto quello che occorre sapere: dalla legge di bilancio 2023 alle misure della circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Tregua fiscale 2023, tutto quello che occorre sapere

La “tregua fiscale” o “pace fiscale”, prevista dal Decreto Legge n. 119 del 2018, comprende una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nell’ultima legge di Bilancio, la prima approvata dal Governo guidato da Giorgia Meloni, sono state inserite anche alcune misure di tregua fiscale.

Lo scorso 27 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare omnibus contenente tutte le sanatorie fiscali previste dalla manovra, e le relative istruzioni.

In un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, diramato lo stesso giorno, viene spiegato che nella circolare omnibus sono descritte tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica.

La circolare del 27 gennaio segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio.

La tregua fiscale  è una modalità di pagamento agevolata in quanto prevede che le cartelle esattoriali con il Fisco possano essere regolate senza l’applicazione di sanzioni ed interessi di mora.
La tregua fiscale è una modalità di pagamento agevolata in quanto prevede che le cartelle esattoriali con il Fisco possano essere regolate senza l’applicazione di sanzioni ed interessi di mora

Le misure inserite nella circolare dell’Agenzia delle Entrate per la tregua fiscale

Come regolarizzare le violazioni formali

Nella circolare omnibus l’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni.

Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 marzo 2023, e la seconda entro il 31 marzo 2024.

È bene notare che le entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate, e quali no.

Tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra l’omessa comunicazione della proroga, o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; mentre tra quelle non ammesse rientrano le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione, o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria1 (voluntary disclosure).

Il nuovo ravvedimento speciale

Il “ravvedimento operoso speciale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, e ai periodi di imposta precedenti.

Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale.

Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità, e le omissioni oggetto del ravvedimento.

La circolare omnibus stabilisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” (es. omessa fatturazione) alla presentazione della dichiarazione.

Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali.

Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione.

In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.

Possono essere definiti:

    • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del D.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
    • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate

La procedura prevista dalla circolare omnibus prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023, e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023, e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione.

È esclusa la possibilità di procedere alla compensazione nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate

Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, indipendentemente dal pagamento rateale.

La circolare omnibus chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento.

È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973.

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

La circolare omnibus fornisce dei chiarimenti riguardanti lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La tregua fiscale può essere applicata per vari procedimenti, quali, ad esempio, la rottamazione ter, la definizione delle liti pendenti, la sanatoria delle irregolarità formali, lo stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro ed il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica
La tregua fiscale può essere applicata per vari procedimenti, quali, ad esempio, la rottamazione ter, la definizione delle liti pendenti, la sanatoria delle irregolarità formali, lo stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro ed il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, e quello instaurato a seguito di rinvio, e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

A tale riguardo, la circolare omnibus specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, come gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione, e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino il valore di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, e il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio i comuni devono decidere se cancellare le multe

Con la legge di bilancio 2023 è stata data ai Comuni la possibilità di non cancellare quanto dovuto per i propri concittadini, evitando l’annullamento delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi.

Non tutti i contribuenti quindi potranno veder cancellate le multe di valore inferiore a 1.000 euro, affidati, come è già stato chiarito, alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, e non avranno così la fortuna di accedere alle misure agevolative previste dalla tregua fiscale.

L’Agenzia della Riscossione, seguendo il quadro normativo, ha predisposto sul proprio sito il modulo prelevabile dalle amministrazioni locali da utilizzare.

Bisognerà attendere fino a domani, 31 gennaio, per sapere se il proprio comune consentirà o meno lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.

L’Agenzia della Riscossione, in un comunicato pubblicato lo scorso 5 gennaio, ha spiegato che sul proprio sito internet sono indicate le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

La comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio si dovrà inviare esclusivamente all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

La Legge di Bilancio 2023 prevede (per gli importi residui al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ossia per l’IMU e gli altri tributi locali) la cancellazione solo di interessi di mora e sanzioni, ma lascerà comunque intatta l’imposta da pagare.

Diverso è il caso delle multe stradali che sono, invece, delle «sanzioni» per natura: la tagliola si applicherà solo gli interessi.

La procedura degli stralci dei debiti però potrà essere inibita dai Comuni con un apposita delibera.

La Legge di bilancio, secondo quanto viene sancito dall’Art. 1 comma 229, prevede infatti che i Comuni possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data. Nel caso delle multe, se si toglie la sanzione non resta nulla da pagare. Nella sua versione definitiva la manovra dunque affida ai sindaci la scelta se adottare o meno lo stralcio parzialmente nel caso degli interessi oppure totalmente, nel caso delle vecchie multe.

LINK

Circolare Ominubs – Circolare N. 2 /E dell’Agenzia delle Entrate che descrive tutte le misure rgiuardanti la tregua fiscale per il 2023.

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Glossario

1 La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.

Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.