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Economia

Obbligo della RCA anche sulle auto ferme, ma c’è un metodo legale per non pagarla che in pochi conoscono

Pubblicato da
Antonetta Del Prete

Arriva la nuova riforma sull’RCA che implica l’obbligo di assicurare anche le auto ferme. In questo modo puoi non pagarla.

Con l’entrata in vigore del Dlgs 184/2023 il 23 dicembre 2023, il governo ha introdotto significative modifiche alle regole dell’assicurazione auto obbligatoria in Italia. Infatti chi possiede un veicolo deve assicurarlo anche nel caso in cui esso sia fermo e che quindi non venga utilizzato. Anche in questo caso però c’è un moto per sospendere temporaneamente l’assicurazione e non pagarla. Vediamo quali sono le nuove regole, le condizioni per la sospensione dell’assicurazione.

L’RCA può essere sospesa temporaneamente – (Newsicily.it)

Il cuore di questa riforma si trova nell’articolo 122-bis, comma 2, del Codice delle assicurazioni, il quale concede il diritto di sospendere volontariamente la polizza Rc auto  per 10 mesi. Questo diritto è esteso ai proprietari o usufruttuari del veicolo e può essere esercitato senza la necessità di fornire una motivazione specifica. La sospensione rappresenta una risposta alle esigenze dei proprietari di veicoli che, pur possedendo un’assicurazione obbligatoria, non intendono utilizzare il loro mezzo per un certo periodo.

Come funziona la sospensione temporanea

Durante il periodo di sospensione, il veicolo non può essere utilizzato. Mettere in moto il veicolo durante questo periodo è soggetto a gravi sanzioni amministrative, con un aumento del 50% rispetto alle sanzioni previste per la circolazione senza assicurazione. Questa restrizione è stata introdotta per garantire che la sospensione venga rispettata e che i veicoli rimangano veramente fermi durante questo periodo.

L’RCA non può essere sospesa per più di 10 mesi all’anno – (Newsicily.it)

La richiesta di sospensione deve essere comunicata alla compagnia assicurativa attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000. La sospensione diventa effettiva solo dopo la registrazione nella banca dati delle polizze Rc auto. Durante il periodo di sospensione, eventuali sinistri sono coperti dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, garantendo un minimo di protezione anche quando l’assicurazione principale è sospesa.

La sospensione non può superare i 10 mesi nell’arco dello stesso anno. Tuttavia, questi mesi possono essere goduti in modo non continuativo e frammentato. Se la sospensione è richiesta per un periodo più breve, è possibile prorogarla fino a esaurire la durata massima. È importante presentare l’istanza di sospensione non oltre 10 giorni prima della scadenza della polizza. La ripresa della copertura assicurativa avviene automaticamente al termine del periodo di sospensione.

Prima della riforma, i veicoli senza assicurazione non potevano sostare su aree pubbliche o private aperte al pubblico. La nuova equiparazione tra aree pubbliche e private richiede ulteriori chiarimenti su dove i veicoli con l’assicurazione sospesa possono essere parcheggiati. Questo rappresenta una delle sfide pratiche che la riforma dovrà affrontare, garantendo che i veicoli siano fermi e al sicuro durante il periodo di sospensione.

La nuova legge specifica alcune situazioni in cui l’obbligo di assicurare l’auto non si applica. Queste includono veicoli utilizzati in corse automobilistiche non autorizzate, veicoli destinati alla vendita di alimentari fermi in aree pubbliche, autocarri con gru e bracci meccanici per operazioni di carico, veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, e veicoli il cui uso è temporaneamente o permanentemente vietato dall’autorità competente.

Pubblicato da
Antonetta Del Prete