La nostra rubrica dedicata all’educazione civica continua con questo articolo riguardante l’organo dello Stato che esercita il potere giudiziario: la Magistratura.
La magistratura (genericamente nota anche come autorità giudiziaria), in diritto, nell’accezione moderna del termine, identifica un complesso di strutture ed istituzioni volte all’amministrazione della giustizia e soggette alla titolarità di singoli individui, detti: magistrati.
La magistratura ha competenza su tutte le branche del diritto in cui vi sia una funzione giudicante, e la funzione classica (e per alcuni sistemi tipica) del magistrato è quella di giudice; in dipendenza di questo aspetto, si possono, perciò, avere anche magistrature specializzate per determinati ambiti: magistratura militare, civile, penale, fallimentare, contabile, tributaria, amministrativa, ecc.

All’interno dei vari ordinamenti si possono però avere ulteriori distinzioni. Una delle più note, con speciale riferimento al diritto processuale penale, è quella fra magistratura giudicante e magistratura requirente, a seconda che l’ordinamento giuridico di appartenenza preveda che l’ufficio della pubblica accusa sia o meno riservato alla competenza esclusiva di membri appartenenti all’ordine giudiziario, in base cioè alla classificazione formale dei cittadini ammessi a questa funzione pubblica.
L’indipendenza della Magistratura dagli altri poteri dello Stato
Secondo l’Art. 104 della Costituzione: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Ciò è necessario affinché si possa garantire la massima imparzialità in una situazione giuridica che deve risolversi con l’emanazione di una sentenza.
I principi che assicurano l’imparzialità e l’indipendenza della Magistratura, nonché diretti a disciplinare il funzionamento dell’attività giurisdizionale sono:
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- l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza alcuna distinzione;
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- l’accesso alla magistratura tramite concorso pubblico (riservato ai laureati in giurisprudenza, con una selezione dei candidati con criterio di scelta trasparente);
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- l’assenza di gerarchia tra magistrati;
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- l’inamovibilità dei giudici, in base alla quale essi non possono essere trasferiti dalla loro sede senza il loro consenso per evitare che sia bloccata un’inchiesta a seguito del trasferimento forzato del giudice. I giudici non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. (art. 107 Cost.);
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- la valutazione della carriera carriera dei giudici spetta al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost. );
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- l’astensione obbligata dei giudici dai processi nei quali abbiano interessi relativi all’esito della controversia.
La magistratura in Italia
In maniera molto sommaria è possibile individuare nel sistema giuridico italiano diverse branche della magistratura.
Innanzitutto vi è la magistratura ordinaria, che si occupa:
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- dei processi civili, riguardanti cioè i rapporti tra i privati, e quelli tra i privati e gli enti pubblici in alcuni ambiti;
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- dei processi penali, che valutano i comportamenti illeciti, e che devono risolversi con una sentenza che implica un’azione penale.
Esiste poi la giustizia amministrativa, composta dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato, che si occupa degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione e di altre materie indicate dalla legge.
Fra le altre componenti vi sono poi: la magistratura contabile (Corte dei Conti), quella onoraria (giudici di pace), quella tributaria e quella militare.
Il Consiglio Superiore della Magistratura
Per quanto riguarda la Magistratura Ordinaria, l’organo più importante in Italia è rappresentato dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), che ha sede a Roma presso il Palazzo dei Marescialli.
Il CSM ha lo scopo di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo, secondo il principio di separazione dei poteri espresso nella Costituzione della Repubblica italiana (vedi articolo del 1 novembre 2022).
Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 27 membri ed è presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il Primo presidente e il Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione.
Gli altri 24 componenti sono:
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- 16 membri togati, cioè i 2/3 – eletti da tutti i magistrati ordinari, scelti tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura;
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- 8 membri laici, cioè 1/3 – eletti dal Parlamento riunito in seduta comune, e scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni
Con la presenza dei membri laici i membri dell’Assemblea Costituente vollero impedire che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una sorta di “casta” separata da tutti i poteri dello Stato e “gelosa” dei suoi privilegi.
La carica di consigliere del CSM è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale.
Il CSM elegge il vicepresidente tra i membri eletti dal Parlamento. I membri elettivi del CSM durano in carica per quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti, e come sono eletti.
Con la descrizione del CSM, termina anche quest’articolo, ma non si esaurisce di certo qui la trattazione degli organi della costituzione, che proseguirà con la prossima pubblicazione dedicata alla più importante carica dello Stato: il Presidente della Repubblica. A presto.
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