Fattura elettronica, a quanto ammonta la sanzione in caso di mancato pagamento del bollo: fate attenzione

I titolari di partita Iva che emettono fatture elettroniche devono adempiere a una serie di obblighi, pena sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.   

La maggior parte dei professionisti titolari di partita Iva, oltre ovviamente alle aziende e agli studi professionali, è tenuta all’emissione di fatture elettroniche. La novità, entrata in vigore ormai da anni, garantisce sicuramente maggiore trasparenza e tracciabilità alle transazioni economiche di questo tipo, al netto di qualche difficoltà per i contribuenti meno avvezzi alla tecnologia. Ma c’è anche un altro aspetto da non trascurare: vedi alla voce “bollo”.

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Se la fattura elettronica supera un certo importo, la legge prevede l’obbligo di apporre una marca da bollo da 2 euro – newsicily.it

Oltre un certo importo, la legge prevede l’obbligo di apporre una marca da bollo (ovviamente virtuale) anche sulla fattura elettronica. Chi emette la fattura di solito addebita questi 2 euro al cliente che la riceve, ma dovrà poi fare periodici versamenti all’Agenzia delle Entrate, tramite F24, per pagare materialmente i bolli applicati. E se non lo fa?

Il bollo sulla fattura elettronica dalla A alla Z

Innanzi tutto ricordiamo che i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di pagare un’imposta di bollo di 2 euro per ogni fattura che è esente Iva e di importo superiore a 77,47 euro. L‘imposta di bollo non è dovuta, invece, per operazioni soggette al pagamento dell’Iva, non imponibili relative a esportazioni di merci e a cessioni di beni all’interno dell’Ue, effettuate in reverse charge per il pagamento dell’Iva, di importo inferiore o uguale a 77,43 euro. Il bollo sulle fatture elettroniche si paga con cadenza trimestrale con le seguenti scadenze: 31 maggio (per le imposte di bollo relative al primo trimestre), 30 settembre (secondo trimestre), 30 novembre (terzo trimestre), 28 febbraio dell’anno successivo (quarto trimestre). Ma il pagamento può essere rimandato se l’importo da pagare per il primo trimestre non supera i 250 euro (al 30 settembre) e se la somma degli importi per primo e secondo trimestre non supera i 250 euro (in unica soluzione entro il 30 novembre).

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Il contribuente sanzionato che paga quanto dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, può versare un importo ridotto di un terzo – newsicily.it

Ciò premesso, chi non applica l’imposta di bollo obbligatoria sulle fatture deve pagare una sanzione che va da 2 a 10 euro per ciascun documento non in regola. Se paga quanto dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, potrà versare un importo ridotto di un terzo. Come accennato, il versamento dell’imposta avviene tramite modello F24, scaricabile direttamente anche dal portale “Fatture e corrispettivi” nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento può essere effettuato tramite home banking se la propria banca è abilitata, direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate se si ha un Iban registrato.

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