Corte dei conti: approfondimenti sulle funzioni di controllo ed in ambito giurisdizionale, nonchè sulle attività di formazione e di ricerca.

La Corte dei conti: approfondimento sulle funzioni

Nell’ultimo articolo della nostra rubrica, dedicata all’educazione civica, è stata descritta la Corte dei Conti, fornendo un quadro generale sulle sue caratteristiche principali e la sua composizione.

Data la complessità di tale organo, è stato ritenuto opportuno, riservare un ulteriore spazio ad un approfondimento concernente le sue funzioni.

Funzioni della Corte dei Conti

Come si è visto nell’articolo precedente la Corte dei Conti è un organo che si può definire polifunzionale, poiché esso svolge funzioni sia di controllo sia giurisdizionali.

Funzioni di controllo

Nelle relazioni tra enti ed organi amministrativi può essere insorgere la necessità di un riesame di un singolo atto amministrativo o dell’attività amministrativa nel suo complesso da parte di un altro organo.

Le attività di controllo della Corte dei conti si distinguono in:

    • Controllo di legittimità – serve ad assicurare che un atto o un’attività siano conformi alla legge.
    • Controllo sulla gestione – serve invece a verificarne l’efficienza e l’economicità rispetto agli obiettivi posti dalla legge.

La Corte dei Conti in base all’Art. 100 della Costituzione svolge:

    • un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
    • un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
    • un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce un via ordinaria.

Si tratta di un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall’amministrazione.

Accanto a dette funzioni, individuate in modo diretto dall’art. 100 della Costituzione, ve ne sono altre, introdotte da leggi ordinarie, che trovano il loro fondamento costituzionale nell’Art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento degli uffici pubblici), nell’Art. 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e nell’Art. 119 (coordinamento della finanza pubblica).

In particolare, la legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità ed introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestione fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai parametri di economicità ed efficacia che debbono sempre ispirare l’azione amministrativa (legge 7 agosto 1990 n. 241).

Altre leggi sono intervenute attribuendo alla Corte dei conti importanti funzioni di controllo/referto quali:

    • referti speciali (esempio referto sul costo del lavoro pubblico ed altri referti speciali);
    • referti sulla finanza regionale e locale.

In sintesi, fra i controlli svolti dalla Corte dei conti possono distinguersi tre principali tipologie:

    • il controllo preventivo di legittimità su atti;
    • il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche;
    • il controllo economico/finanziario con funzione referente.

Funzioni di giurisdizione

L’Art. 103 della Costituzione attribuisce alla Corte dei Conti la giurisdizione nelle “materie di contabilità pubblica”.

Tale concetto, interpretato in modo evolutivo anche alla luce delle trasformazioni dell’agire amministrativo, va inteso nel senso che la Corte dei conti è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche (in senso ampio).

La Corte dei Conti, inoltre, ha la giurisdizione nella materia delle pensioni civili, militari e di guerra.

L’azione di responsabilità

L’azione di responsabilità viene esercitata dal pubblico ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e, in grado d’appello, dal Procuratore generale rappresentante il P.M. innanzi alle Sezioni d’appello della Corte dei conti.

Il P.M. è l’unico soggetto che può attivare l’azione di responsabilità, non potendo il giudice procedere d’ufficio in assenza di domanda di parte.

Se, quindi, il P.M. contabile ritiene che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il processo non avrà inizio.

E’ da notare che l’ente danneggiato, mentre deve segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei conti per l’eventuale esercizio dell’azione, non può sostituirsi al P.M., attivando il giudizio nei confronti dei presunti responsabili, non essendo titolare dell’azione di responsabilità amministrativa.

L’attribuzione del potere di agire in giudizio a un organo neutrale e indipendente, estraneo all’amministrazione, è preordinata a garantire il rispetto del principio di imparzialità, e il principio del buon andamento.

Pensioni

La Corte dei conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato, e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell’INPDAP.

Le controversie possono avere ad oggetto sia l’esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità.

È compito della Corte dei conti giudicare anche in ordine alla legittimità del recupero disposto dall’ente in ordine alle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico ed accessori (indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, interessi legali e rivalutazione, ecc..).

La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra.

Apertura dell’Anno Giudiziario

A partire dal 2006, il compito di svolgere la relazione nella cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario1 è affidato al Presidente della Corte dei conti.

Alla relazione del presidente segue seguono gli interventi del Procuratore generale, e del rappresentante del Consiglio dell’Ordine forense.

Dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario generale, si succedono le inaugurazioni presso le Sezioni giurisdizionali regionali con la Relazione del Presidente della locale Sezione giurisdizionale, e l’intervento del Procuratore regionale.

Formazione

La Corte dei conti dà priorità assoluta allo sviluppo della formazione del personale, sia di magistratura che amministrativo, nel quadro evolutivo ulteriormente delineato dalla recente normativa (D.lgs.150/2009).

La formazione viene erogata dal Consiglio di Presidenza, dalla Scuola di Alta formazione “Francesco Staderini” (istituita con delibera n. 20/2020 del Consiglio di Presidenza, in luogo del Seminario di Formazione Permanente), e dal Segretariato generale della Corte dei conti, in base alle programmazioni approvate dagli organi ad essa preposti.

Lo sviluppo della formazione costituisce un’attività che viene realizzata in modo continuativo al fine di evolvere le metodologie attraverso moduli differenziati, e di assicurare il soddisfacimento delle esigenze formative rappresentate dalle aree funzionali dell’Istituto.

La circolazione della cultura giuridica è affidata anche al servizio Massimario e rivista alla Biblioteca “Antonino De Stefano” e a progetti dedicati ai giovani quali “Educare alla legalità”.

Educazione alla legalità

L’azione della Corte dei Conti a tutela della legalità la pone al centro di un insieme di presidi a difesa dell’interesse pubblico.

Nell’esercizio di tale azione la Corte dei Conti svolge un ruolo di garanzia, attribuito dalla Costituzione, sul versante della legalità, della regolarità e dell’uniformità dei bilanci, ma anche di alta consulenza per le Istituzioni rappresentative del popolo.

Il ruolo chiave dell’Istituto, nello svolgimento di tali funzioni, rafforza l’immagine di affidabilità assicurata a cittadini e amministratori che guardano alla Corte dei Conti come ad un costante presidio di legalità per la gestione delle pubbliche finanze.

In tale ottica, la Corte dei conti è un punto di riferimento per le giovani generazioni, quale baluardo dell’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, intesa come rispetto dei valori della democrazia ed esercizio dei diritti di cittadinanza, al fine di sollecitare la crescita di una coscienza critica, consapevole del proprio ruolo all’interno della società civile, all’insegna della cultura del bene comune.

A tal fine, ad ottobre 2017 è stato siglato un protocollo di intesa allo scopo di «Attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della contabilità pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali», nell’ambito della collaborazione tra la Corte dei Conti e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, a cui si è unita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI. Il protocollo è stato rinnovato a novembre 2021.

In tale contesto le due amministrazioni si sono impegnate a promuovere un coordinamento inter-istituzionale attraverso il quale è possibile:

    • condividere l’esperienza consolidata in termini di informazione e formazione sui temi della cittadinanza attiva, della corresponsabilità, dell’economia, della finanza e del risparmio;
    • fornire a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale le specifiche competenze atte a favorire comportamenti attivi e consapevoli;
    • promuovere iniziative di collaborazione al fine di realizzare attività programmatiche volte a divulgare i valori della partecipazione civile, della condivisione dei principi democratici e gli ideali di democrazia, libertà e pluralismo culturale;
    • realizzare iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli Istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, promuovendo percorsi di informazione e di formazione per la maggiore diffusione della conoscenza delle regole e dei principi generali della contabilità pubblica.

Ricerca scientifica

La Corte dei Conti svolge attività di mera ricerca scientifica, nell’ambito della spesa pubblica, attraverso l’Osservatorio delle risorse pubbliche istituito con la delibera n. 212 dell’11 settembre 2020.

L’Osservatorio svolge le sue funzioni in collegamento con analoghi organismi di ricerca internazionali o istituiti all’interno dell’UE e opera, su richiesta, attività di supporto scientifico alle strutture centrali e regionali della Corte dei conti.

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Glossario

1 Anno giudiziario: è il periodo di tempo corrispondente ad un anno solare, in relazione al quale viene stabilito il calendario dell’attività giudiziaria.